Rimborso IRAP - pag. 2 di 2
Inoltre ultimamente l’IRAP è stata anche oggetto di grande interesse da parte della Comunità Europea, delle Associazioni di categoria, della Giurisprudenza; in particolar modo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea potrebbe sancire l’incompatibilità dell’IRAP con la normativa europea: tale nota vieta agli Stati della Comunità di introdurre imposte, diritti o tasse che hanno carattere d’imposta, diritto o tassa sulla cifra d’affari; esiste quindi la possibilità per coloro che svolgono un’attività commerciale organizzata sottoforma d’impresa, di presentare un’istanza di rimborso IRAP per quanto pagato negli ultimi 48 mesi, e il diritto al rimborso, nel caso di sentenza sfavorevole per lo Stato Italiano da parte della Comunità Europea, sarà limitato solo ed esclusivamente a coloro i quali abbiano rispettato la scadenza per la presentazione dell’istanza.
Per meglio individuare il soggetto destinatario dell’istanza di rimborso IRAP è necessario verificare ed esaminare l’esistenza di una legge regionale che regoli tutte le attività riguardanti il rimborso, ossia: accertamento, liquidazione, riscossione e di contenzioso, e anche l’eventuale esistenza di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Data l’incertezza su ciò che è stato trattato, a causa dell’attesa di uno sviluppo della sentenza indetta dalla Comunità Europea, è consigliabile presentare due istanze, una alla Regione e una all’Agenzia delle Entrate
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