Rimborsi chilometrici - pag. 1 di 2
Per rimborsi chilometrici si intende i rimborsi a cui ha diritto il lavoratore qualora effettui trasferte per conto dell’azienda con auto propria. La trasferta si verifica laddove il dipendente si trovi a muoversi fuori dal comune ove ha residenza l’azienda stessa.
E’ importante ai fini del rimborso chilometrico redigere una accurata tabella degli spostamenti, annotando il carburante consumato e le spese accessorie (eventuale manutenzione ordinaria all’automobile, pedaggi delle autostrade e via dicendo).
I rimborsi chilometrici sono esenti da IRPEF per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori a progetto (ovvero, i vecchi co.co.co). La normativa in vigore che stabilisce l’entità del rimborso è quella costituita dalle tabelle dell’Automobile Club Italia (ACI), che indica degli importi ben precisi che vanno da 0,20 a 0,76 Euro, consentendo una notevole detrazione dall’IRPEF.
Talvolta, infatti, è più conveniente dal punto di vista fiscale utilizzare l’auto propria piuttosto che acquistare un’auto aziendale. Ad esempio, una trasferta da Roma a Milano con una autovettura di cilindrata 1600cc, prevede un rimborso chilometrico di 400 Euro circa, esenti da IRPEF, secondo le tabelle ACI attualmente vigenti.
Questo significa, qualora il dipendente si trovi ad effettuare per 20 volte questo tragitto, un rimborso di ben 8000 euro, cosa difficilmente ottenibile con un’auto aziendale, alla quale è riservato un trattamento fiscale differente e meno agevolato. Nella documentazione da redigere al fine di ottenere il rimborso IRPEF è necessario indicare:
- data della trasferta
- percorso effettuato
- società per la quale si effettua la trasferta
- enti o persone visitate per conto della società
- i chilometri percorsi
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