Rimborsi IVA - pag. 1 di 2
L’imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre ad essere la principale imposta indiretta generale introdotta dalla riforma tributaria, è, quasi sicuramente, l’imposizione fiscale più nota al popolo italiano. Infatti, questa tassa si paga su tutti i beni in commercio ed in Italia si attesta al 20% nei casi principali (vedremo in seguito le varie aliquote). Quindi oltre che alla più generale categoria delle imposte indirette, l’Imposta sul Valore Aggiunto appartiene alla classe delle imposte sulle vendite.
Tale imposta è resa omogenea in tutta l’Unione Europea, nella quale prende il nome di VAT (value added tax), grazie ad alcune direttive, e sue caratteristiche principali sono la neutralità e la trasparenza, infatti essa è neutrale poiché colpisce e grava in maniera indipendente dall’organizzazione del processo produttivo, ed è trasparente perché, è sempre possibile, in ogni singola fase del percorso, calcolare l’imposta incorporata nel prezzo di un dato prodotto.
L’IVA colpisce il valore aggiunto di ciascuno stadio della produzione e della vendita (distribuzione) e dello scambio di beni e dei vari servizi, ed essa in fin dei conti rappresenta un costo solo per i consumatori finali, infatti questa tassa prevede che i fornitori addebitino la propria IVA ai loro clienti per il diritto di rivalsa.
Solo nel caso in cui un’operazione tratti di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (i quali sono indicati nella normativa), e tali operazioni e servizi siano effettuati nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di imprese, ed all’interno dello Stato, allora l’operazione stessa è soggetta ad IVA.
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