Guida al mutuo - pag. 2 di 2
Il programma di rimborso del prestito viene comunemente chiamato Piano di ammortamento, e definisce il metodo di calcolo delle rate e la loro frequenza. Anche in questo caso, come per il tasso, l’ammortamento varia a seconda delle necessità del cliente; esiste per esempio l’ammortamento alla “francese”, in cui la quota di interesse decresce anno per anno a fronte di una quota maggiore che risarcisce il debito. Ci sono comunque dei modi che permettono di mantenere la rata costante anche in caso di tasso variabile oppure permettono di creare rate crescenti.
Per chiedere un prestito c’è bisogno di alcuni requisiti: essere cittadini italiani, oppure di stati membri dell’Unione Europea, o anche cittadini stranieri (fuori dall’Unione Europea) con residenza in Italia, avere almeno 18 anni e non superarne i 75 alla scadenza del mutuo.
Il rapporto con la banca inizia attraverso un colloquio diretto. In seguito bisogna presentare una vera e propria domanda di mutuo con allegata la necessaria documentazione, e dopo questo passo, inizierà la fase istruttoria, durante la quale, la banca valuterà con attenzione la richiesta. Infine, se tutto procede in modo positivo, la banca emette una delibera della concessione del finanziamento, dopo la quale, il cliente dovrà presentare una serie di documenti, che servano ad identificare con precisione il richiedente e il suo nucleo familiare, la situazione reddituale, e le caratteristiche dell’immobile per il quale il mutuo è stato concesso. Questi documenti servono a valutare la capacità di rimborso del richiedente, ossia la “meritevolezza di fido”.
Molto spesso capita che l’immobile sia venduto prima del termine del muto, e che il nuovo proprietario adempi agli obblighi del precedente proprietario con la banca. In questo caso si parla di accollo di mutuo.
Qualora vi fosse un ritardo del pagamento di una o diverse rate del mutuo, la banca prevede l’applicazione di interessi di mora. Tali interessi però devono essere stabiliti per iscritto, e possono essere accumulabili con gli interessi previsti nel contratto; anche l’estinzione anticipata, se non prevista nel contratto, porta incontro all’applicazione da parte della banca di una penale che varia tra l1,1% e il 4%.
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