Rimborsi IVA - pag. 2 di 2
Esistono vari tipi di operazioni, esse infatti possono essere: imponibili, ossia assoggettate all’imposta, in quanto soddisfano i presupposti sopra citati; non imponibili, quando non sono soggette all’imposta ma devono comunque rispettare gli altri obblighi imposti dalla normativa IVA; esenti, nel momento in cui pur soddisfando i presupposti, una normativa ne prevede l’esclusione; ed infine possono essere escluse, quando, o non soddisfano i presupposti, oppure sono esplicitamente esclusi da una normativa.
Attualmente in Italia sono in vigore tre aliquote IVA: una del 4% applicata per esempio nella vendita di abitazioni (come prima casa), una del 10% applicata nella concessione di alimenti e abitazioni ed un’ultima del 20% applicata quando nessuna delle due precedenti è indicata nella normativa tributaria.
I soggetti passivi d’imposta devono mensilmente o trimestralmente liquidare l’imposta dovuta, sommando l’IVA incassata dai propri clienti e sottraendo all’importo l’IVA versata ai propri fornitori. L’Imposta sul Valore Aggiunto è rimborsabile nel caso in cui sia relativa ad un’operazione inerente all’attività svolta, viene verificato inoltre se il diritto alla detrazione è esercitato in maniera corretta e se l’operazione non è indetraibile. La detrazione inoltre, deve riguardare l’IVA assoluta o dovuta dal contribuente per operazioni che siano rilevanti rispetto alla sua attività lavorativa.
Per detrarre l’imposta occorre che essa sia stata addebitata in fattura a titolo di rivalsa, a carico del soggetto che ha ricevuto il servizio. Il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’operazione è già stata effettuata. C’è da dire però che per quanto riguarda le operazioni tra paesi dell’Unione Europea, è in vigore una normativa speciale.
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