Rimborso obbligazioni - pag. 2 di 2
Investire in obbligazioni è naturalmente un investimento che comporta un rischio, e tale rischio alle volte si traduce purtroppo in realtà. Infatti diversi sono stati i fallimenti di alcune società, e ciò ha toccato anche l’ Italia. Infatti nel nostro Paese, i casi Cirio e Parmalat sono un chiaro esempio di default. Tali fallimenti, (default), sono dovuti solitamente al fatto che, i promotori finanziari e le Banche attuavano investimenti ad alto rischio approfittando della fiducia che i clienti davano loro.
Ci sono diverse categorie di rischio, e a ognuna delle quali è associata la probabilità che l’emittente proceda al pagamento del capitale, naturalmente, maggiore è l’indice di rischio, minore è la probabilità di essere ripagati. Spesso il giudizio di raiting , contiene l’eventualità che il pagamento degli interessi e del capitale, in maniera puntuale, sia facilitato dall’intervento di altri soggetti, i quali sono esterni all’emittente dell’obbligazione, quali per esempio la Banca Centrale ecc..
Il pagamento fa fatto direttamente al creditore o a un suo rappresentante, indicatario o delegatario di pagamento. Se il debitore, non adempie al pagamento dovuto, quindi si parla di obbligazione insolvente, l’emittente ha il dovere di risarcire il danno, tranne nei casi in cui vi è un’impossibilità di prestazione, di ritardo non causato dal debitore, e in caso vi sia una clausola che esonera il creditore da tale responsabilità.
L’emittente, deve essere avvisato del ritardo mediante un’intimazione o una richiesta scritta. La conseguenza di questa mora è il risarcimento del denaro, che può essere effettuato in due modi differenti: risarcimento in forma specifica, oppure in caso di inadempimento, attraverso un risarcimento tardivo, o un conseguimento coattivo della prestazione.
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